AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modofiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Discriminazione, odio o violenza
         per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
  1. L'articolo 3 della  legge  13  ottobre  1975,  n.  654  (a),  e'
sostituito dal seguente:
(( "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  ))
(( anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo  ))
(( 4 della convenzione (b), e' punito:                             ))
(( a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi  ))
(( modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o     ))
(( etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di           ))
(( discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o        ))
(( religiosi;                                                      ))
(( b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in         ))
(( qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti  ))
(( di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,      ))
(( nazionali o religiosi;                                          ))
(( 2. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
(( 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o    ))
(( gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla             ))
(( discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,    ))
(( nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,     ))
(( associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro ))
(( attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o  ))
(( dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.  ))
(( Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,           ))
(( associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,    ))
(( con la reclusione da uno a sei anni.".                          ))
      1-bis ((   Con la sentenza di condanna per uno dei reati     ))
(( previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,           ))
(( n. 654 (a), o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre  ))
(( 1967, n. 962 (c), il tribunale puo' altresi' disporre una o     ))
(( piu' delle seguenti sanzioni accessorie:                        ))
(( a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore     ))
(( della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica         ))
(( utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma     ))
(( 1-ter                                                           ))
(( b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro     ))
(( luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non       ))
(( uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non       ))
(( superiore ad un anno;                                           ))
(( c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di      ))
(( documenti di identificazione validi per l'espatrio per un       ))
(( periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione ))
(( di armi proprie di ogni genere;                                 ))
(( d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di  ))
(( propaganda elettorale per le elezioni politiche o               ))
(( amministrative successive alla condanna, e comunque per un      ))
(( periodo non inferiore a tre anni.                               ))
      1-ter. (( Entro trenta giorni dalla data di entrata in       ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto, il      ))
(( Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto,  ))
(( le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a     ))
(( favore della collettivita' di cui al comma   1-bis,             ))
(( lettera a).                                                     ))
      1-quater. (( L'attivita' non retribuita a favore della       ))
(( collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della    ))
(( pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve ))
(( essere determinata dal giudice con modalita' tali da            ))
(( non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di         ))
(( reinserimento sociale del condannato.                           ))
       1-quinquies. (( Possono costituire oggetto dell'attivita'   ))
(( non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di  ))
(( attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli     ))
(( edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o     ))
(( usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi   ))
(( di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,  ))
(( n. 654 (a); lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni ))
(( di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti  ))
(( nei confronti delle persone handicappate, dei                   ))
(( tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la    ))
(( prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di    ))
(( tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre       ))
(( finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma  ))
(( 1-ter.                                                          ))
      1-sexies. (( L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a  ))
(( favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni       ))
(( privati.                                                        ))
 
             (a)  La  legge n. 654/1975 ratifica e rende esecutiva in
          Italia la convenzione internazionale  sull'eliminazione  di
          tutte  le  forme  di  discriminazione razziale, aperta alla
          firma a New York il 7 marzo 1966.
             (b) Si trascrive la traduzione non ufficiale  del  testo
          dell'art.     4     della     convenzione    internazionale
          sull'eliminazione di  tutte  le  forme  di  discriminazione
          razziale,  ratificata  e  resa  esecutiva  in Italia con la
          legge n. 654/1975 di cui sopra:
             "Art.  4.  - Gli Stati contraenti condannano ogni propa-
          ganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti  ed  a
          teorie  basate  sulla  superiorita'  di  una  razza o di un
          gruppo di individui di un certo  colore,  o  di  una  certa
          origine  etnica,  o  che  pretendano  di  giustificare o di
          incoraggiare  ogni  forma  di  odio  e  di  discriminazione
          razziale,  e si impegnano ad adottare immediatamente misure
          efficaci  per  eliminare  ogni  incitamento  ad  una   tale
          discriminazione   od  ogni  atto  discriminatorio,  tenendo
          conto,  a  tale  scopo,  dei  princi'pi   formulati   nella
          Dichiarazione   universale  dei  diritti  dell'uomo  e  dei
          diritti  chiaramente  enunciati   nell'articolo   5   della
          presente Convenzione, ed in particolare:
               a)  a  dichiarare  crimini  punibili dalla legge, ogni
          diffusione di idee basate sulla  superiorita'  o  sull'odio
          razziale,  ogni  incitamento alla discriminazione razziale,
          nonche' ogni atto di violenza, od incitamento a  tali  atti
          diretti  contro  ogni razza o gruppo di individui di colore
          diverso o  di  diversa  origine  etnica,  come  ogni  aiuto
          apportato   ad  attivita'  razzistiche,  compreso  il  loro
          finanziamento;
               b)   a   dichiarare   illegali   ed   a   vietare   le
          organizzazioni  e le attivita' di propaganda organizzate ed
          ogni altro tipo di attivita'  di  propaganda  che  incitino
          alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonche'
          a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a
          tali organizzazioni od a tali attivita';
               c)  a non permettere ne' alle pubbliche autorita', ne'
          alle   pubbliche   istituzioni,   nazionali    o    locali,
          l'incitamento   o  l'incoraggiamento  alla  discriminazione
          razziale".
             (c) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione  e
          sulla repressione del delitto di genocidio.